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Il concetto di mediazione nel governo e nella pubblica amministrazione

di Tiziana Maria Ginocchio

Quando si parla di mediazione in una pubblica Amministrazione ci si riferisce solitamente al concetto giuridico che tale terminologia ha assunto negli ultimi anni che non sarà certamente ignorato in questo articolo ma non ne costituirà l’argomento primario.

Ciò che invece vorrei porre in rilievo della mediazione nell’ente pubblico, è collegato proprio al suo significato etimologico ed  è in coerenza con tutto il percorso fin qui fatto sul buon governo amministrativo.

Facendo un passo indietro ma non troppo, ricordo che si è ampiamente discusso del ruolo degli stakeholders di una pubblica amministrazione distinguendo in questi anche il livello di incidenza ed importanza che assumono nell’influenzare il governo pubblico.

Tale livello di incidenza, che è un fattore qualitativo, viene poi a sua volta influenzato anche dal fattore quantitativo.

Cosa significa ciò?

Significa che nell’assumere una decisione importante una pubblica amministrazione dovrà tener conto dei diversi e contrastanti interessi che gravitano intorno a quel problema specifico e di come le soluzioni possibili da considerare non soddisferanno mai l’intera gamma dei propri elettori, cittadini, stakeholder.

Ci sarà sempre pertanto una quota di elettorato insoddisfatta della scelta, oppure una quota di elettorato che pur non contestando la bontà della scelta fatta, avrebbe dirottato le risorse disponibili su altre priorità.

Abbiamo inoltre visto nei primi capitoli, con ripetuti richiami anche in quelli successivi, come il potere esercitato dagli amministratori pubblici sia un potere di delega conferito ad essi da parte del popolo sovrano.

Sulla base di tale delega il compito precipuo degli amministratori in carica, è quindi quello di soddisfare e far valere i diritti e le aspettative del popolo, cittadino, elettore sovrano.

Ovviamente alcuni diritti, bisogni ed aspettative di una parte, andranno a scontrarsi con le esigenze dell’altra.

Entra quindi qui in gioco il concetto di mediazione non tanto nel suo significato giuridico quanto etimologico.

Innanzitutto vediamo il significato desunto dal vocabolario.

Mediazione [me·dia·zió·ne]

DEFINIZIONE

Azione svolta da terzi per il raggiungimento di un incontro e di un accordo, spec. sul piano diplomatico o commerciale; anche, la provvigione spettante al mediatore commerciale

Mediazione culturale, azione svolta da un mediatore culturale

Mediazione familiare, azione svolta da un mediatore familiare.

L’opera d’intercessione svolta a favore degli uomini da Gesù Cristo e da Maria Vergine.

In filosofia, l’attività che pone un termine in relazione con un altro.

Facendo un esempio tipico nell’ambito specifico pubblico di quanto qui di interesse, e peraltro molto attinente con il territorio genovese, se si vuole aprire la città al mondo, facilitare gli scambi di merci, di componenti industriali, di persone, di studiosi, di tecnici, turisti, occorrerà agire attraverso dei grandi interventi infrastrutturali per fare i quali potrà essere necessario liberare alcune zone dalle popolazioni residenti o modificare “la vista” di alcune abitazioni che verranno impoverite nel loro valore di mercato.

L’Amministratore pubblico a questo punto dovrà fare una scelta che renderà insoddisfatta e infelice una fetta della popolazione a vantaggio però di una fascia ben più ampia, del territorio tutto, del valore di esso, città, provincia, regione o altro e delle attività e del lavoro di un’ampia fetta degli abitanti.

In poche parole la scelta che danneggerà una quota di popolazione andrà ad incidere significativamente sul valore economico del territorio e sulle sue potenzialità occupazionali, imprenditoriali, commerciali.

In questo primo caso più eclatante la mediazione non consisterà certo nel mettere in discussione la scelta, quanto nel farla comprendere alla parte lesa e, laddove possibile, trovare dei modi concreti per compensare la perdita da questa subita, per esempio con contropartite abitative o economiche.

Questo primo caso costituisce la situazione più eclatante in cui l’attività di mediazione necessita di espressione e adeguati strumenti di condivisione.

Al di là infatti delle contropartite in beni o denari per compensare le perdite della fascia di popolazione danneggiata dalla scelta, sarà infatti necessario mettere in campo tutte le azioni di condivisione, comunicazione, spiegazione progettuale degli sviluppi futuri del progetto, utili a far comprendere a fondo alla cittadinanza le motivazioni presenti e future di tale scelta.

In questo caso la mediazione sarà principalmente di carattere politico, cioè dovranno essere gli Amministratori Pubblici, coadiuvati dai tecnici, a presentare i progetti, le motivazioni delle scelte fatte, le ricadute sull’immediato e sul futuro del Territorio.

Si tratta di un lavoro importante ed essenziale per mantenere alto il livello di gradimento e di apprezzamento dell’Amministrazione in carica.

Si tratta di azioni complesse comprendenti dibattiti, incontri, avvisi, e attività di informazione dirette che potranno essere integrate da una capillare campagna di comunicazione sui media e tabellare.

Oltre a questo primo caso, il più eclatante e di massima visibilità per il territorio tutto, esistono tuttavia altre casistiche in cui la mediazione, non più solo politica, ma principalmente di carattere tecnico diventa necessaria per una pubblica Amministrazione e/o governo.

Ricordo che l’attività di mediazione politica dovrà sempre, in ogni caso, essere affiancata e supportata dai tecnici dell’organizzazione, nei loro diversi ambiti professionali.

Pertanto l’azione di mediazione si avvarrà, in tutte le sue fasi, di progettisti, di tecnici della comunicazione, di addetti stampa, di ragionieri, per favorire non solo una corretta valutazione dell’impatto economico nel breve, medio e lungo periodo ma che inoltre aiutino a spiegare, la rilevanza del progetto nelle sue diverse formulazioni.

Come accennato, esistono casi con conflitti più contenuti che possono coinvolgere pochi soggetti o gruppi di soggetti, o portatori di interessi diversi, la cui mediazione sarà di competenza e affidata essenzialmente al personale tecnico dell’Ente pubblico.

Nelle organizzazioni pubbliche, infatti, può accadere che il personale si trovi ad affrontare situazioni di conflitto di diversa natura e tipologia, e per garantire l’armonia tra le parti e la massima professionalità in termini di efficacia ed efficienza, è necessario agire tempestivamente e con consapevolezza per evitare che le ripercussioni di un conflitto mal gestito possano ricadere sulle parti, sulla struttura o sull’amministrazione stessa, con effetti negativi anche duraturi nel tempo.

Pertanto sarebbe utile e necessario in una pubblica amministrazione, o governo locale, formare delle figure professionali capaci di intervenire nella mediazione di conflitti, ed integrare la formazione dei tecnici anche con tali competenze.

Una delle competenze importanti dei professionisti della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni, è riuscire a risolvere produttivamente le controversie, evitando di avviare procedimenti civili che comporterebbero per i singoli e per la Società un dispendio di energie, tempo, denaro.

L’attività di mediazione pertanto, diventa necessaria e fondamentale con interlocutori sia interni che esterni.

In realtà, i molti casi, il personale possiede già competenze giuridiche per risolvere i  conflitti in modo collaborativo senza ricorrere al giudice, attraverso l’attivazione della procedura di mediazione – detta anche tentativo di mediazione – che da un lato, consente di velocizzare le tempistiche di risoluzione del problema, dall’altro, assicura alle parti la risoluzione di una controversia in modo relazionalmente “sano”.

Occorre rilevare che diventa perciò fondamentale condividere un processo di mediazione consapevole e sviluppare parallelamente le competenze trasversali chiave dei pubblici ufficiali in tutte le fasi di processo, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, per portare a termine la mediazione con soddisfazione di tutte le parti in causa.

Ogni situazione richiede, infatti, un’analisi dei suoi attori, del contesto e dei vari fattori in gioco.

Diventa essenziale pertanto che le professionalità tecniche deputate anche alla risoluzione di tali conflitti posseggano le chiavi utili e necessarie a decodificare le situazioni conflittuali tipiche e ad adattare le risposte e gli atteggiamenti agli interlocutori coinvolti e al tipo di contesto, agendo coerentemente con)l’obiettivo reale della mediazione.

In particolare potrebbe rendersi necessario potenziare le competenze interpersonali e trasversali dei singoli pubblici ufficiali, così da rinforzare il loro produttivo utilizzo di tecniche e procedure previste per legge in caso di mediazione, con particolare riferimento a:

  • Imparzialità
  • Riservatezza
  • Capacità di ascolto
  • Gestione produttiva delle emozioni
  • Abilità comunicative

Per arrivare a sviluppare tali qualità professionali può essere necessario attivare un percorso professionale che insieme alla consapevolezza del proprio ruolo e della missione cui è preposto, non solo strettamente professionale e tecnica, ma anche di conciliazione e comunicazione efficace, di empatia, ecc. sarà necessario:

  • Sviluppare competenze di attenta analisi di scenario, contesto e fattori in gioco per facilitare processi di tutela e salvaguardia della salute di tutti gli attori coinvolti
  • Conoscere gli strumenti di approccio per prevenire, anticipare e risolvere conflitti
  • Migliorare la propria qualità comunicativa e relazionale nella gestione dei conflitti, per ampliare la gamma di reazioni con i singoli e con i gruppi
  • Capitalizzare le buone pratiche nella gestione del conflitto
  • Sviluppare le competenze di base della negoziazione ed apprendere le tecniche per raggiungere un accordo produttivo orientato al medio/lungo periodo
  • Fornire le chiavi per decodificare le situazioni conflittuali tipiche e adattare le risposte e gli atteggiamenti alle persone coinvolte e al tipo di contesto, in un’ottica di qualità del servizio versatile e a tutela della salute
  • Potenziare la self efficacy professionale per facilitare processi di miglioramento del benessere personale in ambito organizzativo

Vi è poi quella che giuridicamente è definita la mediaconciliazione. e si precisa che sono gli atti di natura non autoritativa l’unico ambito in cui nella pubblica amministrazione è stata inclusa la mediaconciliazione.

Dunque, niente a che vedere con imposizioni fiscali, disciplinamenti doganali o di natura prettamente amministrativa e, contemporaneamente, la materia che deriva da “responsabilità dello stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”.

Ma la novità più interessante sono i dipendenti che indossano la “toga” da difensori dell’ente.

Sono queste alcune delle direttive incluse nella circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica dello scorso 10 agosto.

Molto particolare, quindi, il difensore legale che in questa sede assumerà la tutela dell’ente: niente di istituzionale o di forense, ma un dirigente di un ufficio collegato alla materia della controversia o, in alternativa, un dipendente particolarmente avvezzo alle tematiche al centro della conciliazione.

Sempre in nome del risparmio pubblico, le amministrazioni potranno e nel caso dovranno poi emanare un bando per appoggiarsi sul meccanismo di mediazione più economico proposto dal mercato.

Per quanto concerne l’attività governativa e non amministrativa territoriale, secondo quanto esplicitato nella circolare, l’incarico andrebbe affidato a dipendenti di area III del comparto ministeri, o di categoria equiparata, con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso di laurea, che potranno essere coadiuvati da personale tecnico o professionale.

Gli enti locali invece potranno in ogni caso decidere se assegnare la rappresentanza a un ufficio dirigenziale esistente o appoggiarsi all’area dirigenziale competente in materia.

Nel caso della conciliazione, l’Avvocatura dello Stato, a cui normalmente spetta la difesa in giudizio della pubblica amministrazione, si limiterà a svolgere esclusivamente funzione consultiva, enucleata come «assistenza tecnica complementare».

 Il parere all’Avvocatura andrà chiesto, allora, solo quando il dirigente si sia espresso in senso favorevole per la conclusione dell’accordo.

Si ricorda, in proposito, che il ricorso alla mediaconciliazione è facoltativo per le vertenze civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre resta obbligatorio per tutti quei casi in cui siano previsti casi di liti condominiali, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, e simili..

Questo per avere un quadro, pur nella sua sinteticità completo su quello che è il concetto di mediazione in un governo o in un’amministrazione pubblica.

Ma, ripeto, quello che ritengo fondamentale per una buona amministrazione o un buon governo, è quanto è stato affrontato nella prima parte di questo articolo, cioè mediazione nel concetto etimologico,: mediare tra interessi diversi, tra diverse esigenze e aspettative di portatori di interessi contrastanti. Mediare non solo nel senso di risarcire la parte che sarà penalizzata dalle scelte, ma anche nel senso di rendere consapevole la popolazione, gli elettori, gli stakeholder del territorio in merito all’esigenza ed alla bontà di quelle scelte per il bene massimo comune, nel medio e lungo periodo.